(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 7 del
                           25 agosto 2004)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge regionale:
                               Art. 1.
                         Proroga di termine
    1. Il termine di cui all'Art. 6, comma 1, lettera c), della legge
regionale  30 luglio 1999, n. 20 (Norme in materia di autorizzazione,
vigilanza  e  accreditamento per i presidi sanitari e socio-sanitari,
pubblici  e  privati.  Recepimento  del  decreto del Presidente della
Repubblica  14 gennaio  1997),  relativo  ai  tempi di adeguamento ai
requisiti  strutturali  e  impiantistici  di  autorizzazione  per  le
strutture   sanitarie  e  socio-sanitarie  pubbliche  e  private,  e'
prorogato:
      a) al   30 settembre   2009,   per  le  strutture  che  erogano
prestazioni  in  regime  di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo
e/o  diurno  per  acuti  di cui all'Art. 2, comma 1, lettera a) della
legge regionale n. 20/1999;
      b) al   30 settembre   2007,   per  le  strutture  che  erogano
prestazioni  di  assistenza  sanitaria  in  regime ambulatoriale, ivi
comprese   quelle  riabilitative  di  diagnostica  strumentale  e  di
laboratorio  di  cui  all'Art.  2,  comma  1,  lettera b) della legge
regionale n. 20/1999;
      c) al   30 settembre   2008   per   le  strutture  che  erogano
prestazioni  in  regime residenziale, a ciclo continuativo e/o diurno
di  cui  all'Art.  2,  comma  1,  lettera c) della legge regionale n.
20/1999.
    2.  I  presidi sanitari e socio-sanitari, pubblici e privati, che
hanno  presentato  i programmi di adeguamento relativi al possesso di
requisiti  strutturali e impiantistici, ai sensi dell'Art. 6, comma 2
della  legge  regionale  n. 20/1999, possono riprogrammare gli stessi
con riferimento ai nuovi termini di cui al presente articolo.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Liguria.

      Genova, 9 agosto 2004

             p. Il presidente Il vice presidente: Plinio